Convivenza di fatto

In data 5 giugno 2016 è entrata in vigore la Legge 20 maggio 2016 n. 76 ( G.U . 21.5.2016 S.G.. n. 118) riguardante la: “Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze “

Data di pubblicazione:
01 Febbraio 2022

Convivenze di fatto

Secondo quanto indicato dal comma 36 della legge, sono “conviventi di fatto” due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio, o da una unione civile.

Essi vengono iscritti anagraficamente come famiglia (comma 37).

Diritti

I commi dal 38 al 49 trattano dei diritti derivanti dalla convivenza di fatto:

  1. stesso diritto che spetta al coniuge nell’ordinamento penitenziario;

  2. in caso di malattia o ricovero, stesso diritto del coniuge per visita o assistenza, diritto di accesso alle informazioni personali;

  3. decisioni in materia di salute;

  4. in caso di morte, decisione sulla donazione degli organi e sulle celebrazioni funerarie;

  5. in caso di morte del convivente proprietario di una casa, possibilità di continuare a vivere nella casa per un periodo variabile a seconda delle condizioni presenti al momento della morte;

  6. in caso di morte del convivente titolare del contratto di locazione, possibilità di continuare a vivere nella casa di comune residenza;

  7. preferenza nelle graduatorie di assegnazione degli alloggi popolari;

  8. partecipazione agli utili ed ai beni acquistati dell’impresa familiare, se il convivente presta la sua opera all’interno dell’impresa stessa;

  9. diritto del convivente ad essere nominato tutore, curatore, o amministratore di sostegno dell’altro convivente;

  10. in caso di cessazione della convivenza, diritto agli alimenti;

  11. diritto al risarcimento del danno al coniuge superstite, in caso di decesso del convivente derivante da fatto illecito da parte di un terzo;

  12. possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali.

Contratto di convivenza

Disciplina i rapporti patrimoniali tra conviventi. Deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative o all’ordine pubblico.

Il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica, o che ne ha autenticato la sottoscrizione, deve trasmetterne copia entro dieci giorni al comune di residenza dei conviventi per la relativa iscrizione anagrafica.

Il contratto di convivenza deve contenere:

  • l’indicazione della residenza;
  • la modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;
  • il regime patrimoniale della comunione dei beni; tale regime può essere modificato in qualunque momento durante la convivenza.

Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione, ed è affetto da nullità insanabile, ai sensi del comma 57, se è stato concluso:

  • in presenza di un vincolo matrimoniale;
  • in violazione di quanto disposto dal comma 36;
  • da persona minore di età;
  • da persona interdetta giudizialmente;
  • in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile.

Risoluzione del contratto di convivenza

Ai sensi del comma 59, il contratto si risolve per:

  • accordo delle parti;
  • recesso unilaterale;
  • matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona;
  • morte di uno dei contraenti.

Il comma 64 regola norme di diritto internazionale e prevede che all’articolo 30 della legge  n. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), venga inserito l’articolo 30-bis, che è del tenore seguente: “1 – Ai contratti di convivenza si applica la legge comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. 2 – Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima”.

Ultimo aggiornamento

Venerdi 23 Febbraio 2024