AIRE
L'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) è la registrazione anagrafica degli italiani residenti all'estero e garantisce continuità amministrativa e giuridica dell'iscrizione, affinché il cittadino non perda i diritti connessi, tra cui quello di voto.
L'iscrizione all'AIRE è un diritto-dovere del cittadino ai sensi dell’art. 6, L. 470/1988, è obbligatoria in caso di trasferimento all'estero per cause di durata superiore all'anno.
La Legge n. 213 del 30 dicembre 2023, in vigore dal 1° gennaio 2024, introduce un nuovo regime sanzionatorio per i cittadini italiani residenti all’estero che non sono iscritti all’AIRE, prevedendo una sanzione amministrativa pecuniaria da 200 euro a 1.000 euro per ciascun anno di mancata iscrizione, fino a un massimo di 5 anni.
Se il cittadino, invece, si trasferisce per cause di durata inferiore o comunque contingenti, quali un periodo di lavoro o studio, è consentito mantenere la residenza in Italia, a patto che si conservi la disponibilità di un alloggio o, comunque, si faccia rientro in Italia al termine di tale periodo.
Durante l'iscrizione AIRE, il riferimento del cittadino per tutti suoi rapporti con lo Stato italiano è il Consolato. Il cittadino mantiene un Comune di riferimento (Comune di iscrizione AIRE), che solitamente è quello di ultima residenza in Italia, presso il quale far trascrivere gli atti dello Stato civile relativi a eventi verificati all'estero.
L'AIRE consente:
- di votare per elezioni politiche e referendum per corrispondenza nel Paese di residenza, e per l'elezione dei rappresentanti italiani al Parlamento Europeo nei seggi istituiti dalla rete diplomatico-consolare nei Paesi appartenenti all'UE;
- di ottenere presso il Consolato il rilascio o rinnovo della carta d'identità (in molti Paesi è possibile ottenere la CIE, mentre in caso di richiesta in Italia il cittadino iscritto AIRE potrà ottenere la vecchia carta cartacea);
- di ottenere certificazioni e di trasmettere gli atti dello Stato civile che lo riguardano (nascite, matrimoni, ecc.) al Comune italiano competente alla trascrizione.
I cittadini iscritti AIRE possono, inoltre, accedere al sito dell'Anagrafe nazionale-ANPR per visualizzare i propri dati anagrafici, scaricare autocertificazioni e certificati per sé stessi e per i componenti della propria famiglia.
I certificati di stato civile (nascita, matrimonio, unione civile, morte), devono esser richieste al Comune dove è stato registrato il relativo atto.
Voto all'estero
I cittadini AIRE possono esercitare il diritto di voto all’estero nel luogo estero di residenza per le elezioni politiche nazionali, per i referendum abrogativi e costituzionali ex artt. 75 e 138 della Costituzione e per le elezioni del Parlamento europeo.
Le modalità di voto differiscono a seconda del tipo di elezione.
Per le Elezioni amministrative (comunali e regionali) non è prevista nessuna forma di voto all’estero, pertanto, l’elettore dovrà far rientro in Italia e votare nel Comune di iscrizione elettorale.
Devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- i cittadini che trasferiscono la propria residenza all’estero per periodi superiori a 12 mesi;
- quelli che già vi risiedono, sia perché nati all’estero che per successivo acquisto della cittadinanza italiana a qualsiasi titolo.
Non devono iscriversi all’A.I.R.E.:
- le persone che si recano all’estero per un periodo di tempo inferiore ad un anno;
- i lavoratori stagionali;
- i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero, che siano notificati ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari rispettivamente del 1961 e del 1963;
- i militari italiani in servizio presso gli uffici e le strutture della NATO dislocate all’estero.
L'iscrizione AIRE per trasferimento della residenza all'estero va dichiarata presso il Consolato territorialmente competente.
L'iscrizione decorre dal giorno di presentazione della richiesta.
È il Consolato a trasmettere la domanda al Comune, che completa la registrazione del trasferimento della residenza all'estero, dandone poi conferma al Consolato stesso e al cittadino.
In caso di iscrizione per nascita o per acquisto della cittadinanza, è sempre il Consolato a trasmettere al Comune i relativi atti di Stato civile al fine della successiva iscrizione AIRE.
Il cittadino italiano può anche decidere, prima di espatriare, di rendere la dichiarazione in Comune. In tal caso, il cittadino ha l'obbligo di recarsi comunque entro 90 giorni dall'arrivo all'estero al Consolato di competenza per rendere la dichiarazione di espatrio, che decorrerà comunque dal giorno della prima dichiarazione in Comune. Se il cittadino non rende la dichiarazione presso il Consolato e se il Comune non riceve tale conferma entro un anno, dovrà procedere alla cancellazione per irreperibilità.
L'aggiornamento dell'A.I.R.E. dipende dal cittadino.
L'interessato deve tempestivamente comunicare all’ufficio consolare:
- il trasferimento della propria residenza o abitazione;
- le modifiche dello stato civile anche per la trascrizione in Italia degli atti (matrimonio, nascita, divorzio, ecc.);
- il rientro definitivo in Italia;
- la perdita della cittadinanza italiana.
La cancellazione dall'AIRE avviene:
- per trasferimento di residenza in un Comune italiano (rimpatrio);
- per morte, compresa la morte presunta giudizialmente dichiarata;
- per irreperibilità presunta, salvo prova contraria, trascorsi cento anni dalla nascita o dopo la effettuazione di due successive rilevazioni, oppure quando risulti non più valido l’indirizzo all’estero comunicato in precedenza e non sia possibile acquisire quello nuovo;
- per perdita della cittadinanza italiana.
Documentazione da presentare
Le dichiarazioni AIRE si presentano nei modi e nelle forme previste dal Consolato competente. Il cittadino italiano deve, comunque, sempre identificarsi con un documento di identità o allegarne copia in caso di modulistica trasmessa a mezzo mail o PEC.
Informazioni:
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale:
https://www.esteri.it/it/servizi-consolari-e-visti/italiani-all-estero/aire_0/