Propaganda elettorale

La propaganda elettorale è il mezzo tramite il quale un candidato, un partito o una lista pubblicizzano il proprio programma, le proprie attività o le proprie proposte (propaganda diretta).

Data di pubblicazione:
12 Agosto 2022

A chi è rivolto

Il servizio è rivolto alle candidate e ai candidati, ai partiti e alle liste che partecipano alle competizioni elettorali e referendarie. 

 

Descrizione

La propaganda elettorale è il mezzo tramite il quale un candidato, un partito o una lista pubblicizzano il proprio programma, le proprie attività o le proprie proposte (propaganda diretta).

La propaganda indiretta, ovvero quella fatta dai comitati, associazioni o gruppi politici a sostegno dei candidati o partiti che partecipano direttamente alla consultazione elettorale è stata abrogata.

Le principali norme di riferimento che regolano questa tematica sono:

- Legge 4 aprile 1956, n. 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” e successive modificazioni;

- circolare del Ministero dell'Interno - Direzione generale dell'amministrazione civile - Direzione centrale per i servizi elettorali, dell'8 aprile 1980, n. 1943/V avente ad oggetto "Disciplina della propaganda elettorale".

Forme di propaganda

A tale titolo si intendono i mezzi di propaganda elettorale effettuata tramite manifesti, avvisi, fotografie, di qualunque materia costituiti, che siano intesi, direttamente o indirettamente, ad influire sulla scelta degli elettori. A titolo esemplificativo possono essere considerati tali:

  1. gli stampati di qualsiasi genere inerenti, direttamente o indirettamente, la propaganda elettorale;
  2. gli stampati recanti la sola indicazione di denominazioni di partiti o gruppi politici o comitati referendari;
  3. gli altri tipi di stampe, vignette, disegni, redatti anche a mano, fotografie, figure allegoriche, riproduzioni figurate di fatti ed avvenimenti di cronaca interna od internazionale od altro, che possano avere qualsiasi riferimento, anche indiretto, alla propaganda elettorale;
  4. le strisce con la sola indicazione di denominazione di partiti o di gruppi politici o comitati referendari;
  5. la riproduzione, di qualsiasi dimensione, di simboli di partito, anche non partecipanti alla competizione;
  6. le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di vessilli della Repubblica italiana o di altri Stati;
  7. le riproduzioni, in qualsiasi dimensione, di emblemi di Case regnanti o ex regnanti;
  8. gli avvisi di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale.

Determinazione degli spazi per la propaganda elettorale

La Giunta Comunale tra i 33 ed il 31 giorno precedente quello fissato per le consultazioni elettorali stabilisce e delimita in ogni centro abitato gli spazi da destinare all’affissione di manifesti e li ripartisce tra le liste o le candidature uninominali ammesse. I manifesti vanno affissi esclusivamente negli appositi spazi predisposti dal Comune.

Ad ogni lista spetta uno spazio di m. 1,00 x 2,00.

La legge n.147/2013 ha abrogato gli spazi di propaganda elettorale previsti per coloro che non partecipano direttamente alla campagna elettorale, ma che si interessano ad essa in qualità di fiancheggiatori.

L’assegnazione degli spazi è effettuata sulla base di quanto comunicato dalla commissione a cui è affidato il compito di determinare le liste ammesse alle votazioni.

 

Dalla data dell'avvenuta assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale e fino alla chiusura delle votazioni, SONO VIETATE: 

  • l'affissione o l'esposizione di manifesti, inerenti alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, su portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capannoni, sulle palizzate, sugli alberi, sugli autoveicoli in sosta, etc.
  • l'affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai Comuni alle normali affissioni;
  • l'esposizione di materiale di propaganda elettorale nelle bacheche appartenenti a partiti, movimenti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, a soggetti privati o ad editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposti al pubblico.
  • ogni forma di propaganda figurativa a carattere fisso: mezzi luminosi, striscioni o drappi, a mezzo cartelli, targhe, globi, monumenti allegorici, palloni o aerostati ancorati al suolo.
  • ogni forma di propaganda luminosa mobile.
  • il lancio o il getto di volantini di propaganda elettorale in luogo pubblico o aperto al pubblico, con o senza l'ausilio di veicoli o aeromobili.

 

Comizi e riunioni in luogo pubblico 

Dal 30° giorno antecedente le elezioni sì ha facoltà di tenere riunioni elettorali e comizi senza il preventivo avviso al Questore della provincia. È prassi che tempi e luoghi siano concordati tra i promotori e le autorità locali di pubblica sicurezza.

  • durante i comizi è vietata la distribuzione di volantini da parte di aderenti ad altri schieramenti politici;
  • è vietato il passaggio di mezzi mobili che annunciano l'ora ed il luogo dei comizi in prossimità di piazze, strade o locali ove siano già in corso altre riunioni elettorali, nonché la formazione di cortei da parte dei mezzi stessi;
  • è opportuno che siano evitati comizi elettorali in concomitanza con lo svolgimento di eventuali processioni religiose e civili, in programma durante il periodo della campagna elettorale;
  • non saranno tenuti comizi nelle adiacenze degli ospedali, delle scuole - durante le ore di attività didattica - dei cimiteri, delle case di cura, degli incroci stradali e dei luoghi di più intenso traffico;

 

Richiesta autorizzazione per lo svolgimento di un comizio

 

Propaganda elettorale fonica su mezzi mobili

La pubblicità fonica, tramite diffusori acustici installati su autoveicoli, è consentita, previa autorizzazione, dalle ore 9.00 alle ore 21.30 e può essere fatta soltanto per annunciare il luogo e l'ora del comizio o della manifestazione a carattere elettorale. È consentita solamente nei giorni in cui tale evento ha luogo e nel giorno precedente.

Richiesta autorizzazione per lo svolgimento di propaganda sonora su veicoli

 

Utilizzo spazi pubblici e sale comunali

Secondo quanto previsto dagli artt. 19, comma 1, e 20 della Legge 10 dicembre 1993, n. 515, dal giorno di indizione dei comizi il Comune mette a disposizione le sale comunali e le aree pubbliche dove svolgere attività di propaganda elettorale mediante banchetti, comizi, manifestazioni, dibattiti e riunioni.

Ferma restando la disciplina vigente sull'occupazione degli spazi pubblici, è possibile autorizzare l'installazione di gazebo per attività di propaganda elettorale i quali, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Interno, possono essere identificati attraverso l'esposizione di una bandiera o altro simbolo del partito o del movimento politico rappresentato.

Le sale comunali disponibili sono:

  • Sala Consigliare presso il Municipio
  • Sala Italo Calvino presso la Biblioteca comunale
  • Auditorium A. Ramin in via Rigotti a Cadoneghe vecchia
  • Sala Poletti presso Impianto Sportivo Morsanutto.

(modulo richiesta utilizzo Sale comunali – allegato D)

 

SILENZIO ELETTORALE

Dal giorno precedente quello della votazione e fino alla chiusura delle operazioni di voto:

  • sono vietati i comizi, le riunioni di propaganda elettorale diretta o indiretta, in luoghi pubblici o aperti al pubblico, le nuove affissioni di stampati, giornali murali e manifesti.

Nei giorni della votazione:

  • è vietata ogni forma di propaganda elettorale entro il raggio di metri 200 dall'ingresso delle sezioni elettorali.

 

Come fare

Le richieste di occupazione di qualunque area pubblica per comizi e riunioni devono pervenire al Protocollo dell’ente compilando apposita istanza. 

Per la richiesta di sale comunali è necessario compilare l’apposita istanza.

Modalità invio richieste:

  • via email all'indirizzo protocollo@comune.cadoneghe.pd.it con allegata una copia di un documento di identità valido;
  • via pec all'indirizzo cadoneghe.pd@cert.ip-veneto.net  con allegata una copia di un documento di identità valido;
  • a mezzo posta all'indirizzo:
    COMUNE DI CADONEGHE
    Piazza Insurrezione, 4 – 35010 Cadoneghe (PD) con allegata una copia di un documento di identità valido

 

Cosa serve

Per la presentazione delle varie domande è necessario compilare l'apposito modulo di richiesta:

 

Cosa si ottiene

La possibilità di effettuare campagna elettorale durante le tornate elettorali e referendarie.

 

Tempi e scadenze

Le richieste di occupazione di qualunque area pubblica per comizi e riunioni devono pervenire al Protocollo dell’ente, di norma almeno otto giorni prima della data fissata per il comizio o la riunione, mediante una le modalità indicate. Le istanze saranno evase seguendo il numero di protocollo.

 

Quanto costa

Per l'utilizzo delle sale o l'occupazione di suolo pubblico per gazebo, prima del 30° giorno antecedente la data del voto, i costi sono quelli previsti normalmente per tali attività. Dopo il 30° giorno non sono previsti costi.

 

Accedi al servizio

Elettorale - Leva - Giudici Popolari

E' l'ufficio incaricato della tenuta delle liste elettorali (ovvero delle liste in cui sono inclusi i nomi degli elettori residenti nel Comune), delle liste di leva e delle liste dei Giudici popolari.

Piazza Insurrezione, 4   35010 Cadoneghe

 

Allegati

Richiesta autorizzazione per lo svolgimento di un comizio;

Richiesta autorizzazione per lo svolgimento di propaganda sonora su veicoli;

modulo richiesta utilizzo Sale comunali – allegato D.

 

Contatti

telefono: 049/8881911 email: anagrafe@comune.cadoneghe.pd.it pec: cadoneghe.pd@cert.ip-veneto.net

 

Trasparenza

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Info

Ufficio Elettorale

Telefono

049 88 81 920 - 755