Si informa la cittadinanza che, in base al Regolamento Europeo (UE) 2025/1208, a partire dal 3 agosto 2026 le vecchie carte d'identità in formato cartaceo cesseranno ufficialmente di essere valide come documenti ordinari, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento.
Tuttavia, al fine di evitare disagi e blocchi burocratici, il Governo italiano è intervenuto con il Decreto-Legge 26 giugno 2026, n. 108 (Art. 11), stabilendo importanti eccezioni e chiarimenti per l'utilizzo del documento cartaceo sul territorio nazionale.
Cosa resta consentito:
Fino alla scadenza del documento:
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Contratti già in essere: Se la carta cartacea è stata usata per attivare servizi prima del 3 agosto 2026 (es. identità digitali SPID, caselle PEC, conti presso banche, poste o istituti finanziari), il documento rimane valido per quel rapporto fino alla sua scadenza naturale. Non è necessario sostituirlo subito.
Fino al 31 gennaio 2027:
- Diritti fondamentali e servizi essenziali: La carta cartacea non ancora scaduta può essere usata esclusivamente in Italia per l'identificazione personale legata a:
- Accesso a prestazioni sanitarie e ASL (esenzioni ticket).
- Servizi previdenziali, assicurativi e ritiro pensione.
- Rapporti con la Pubblica Amministrazione.
- Operazioni di sportello (ritiro/deposito denaro, corrispondenza).
Cosa è vietato dal 3 agosto 2026:
Documenti Alternativi per il Riconoscimento
Si ricorda che sul territorio nazionale l'identificazione personale può avvenire anche tramite altri documenti equipollenti muniti di fotografia e timbro, quali:
- Il passaporto (necessario per l'espatrio);
- La patente di guida / patente nautica;
- Il libretto di pensione o il porto d'armi;
- Tessere di riconoscimento rilasciate da un'amministrazione dello Stato.
Documento d'identità provvisorio
L'art. 11, commi 3 e 4, del D.L. n. 108/2026 introduce il nuovo documento d'identità provvisorio cartaceo.
La Circolare del Ministero dell'Interno n. 58 del 30 giugno 2026 precisa che tale documento potrà essere rilasciato dal Sindaco o da un suo delegato del Comune di residenza o di dimora esclusivamente nei casi di urgenza debitamente documentata, quando il cittadino dimostri un'esigenza incompatibile con i tempi tecnici necessari per la produzione e la consegna della CIE.
La medesima Circolare evidenzia che i Comuni dovranno attendere la trasmissione dei modelli ministeriali, non ancora disponibili alla data della circolare, prima di poter procedere al rilascio del nuovo documento.
Il documento provvisorio è valido per l'espatrio secondo quanto previsto dall'art. 11 del D.L. n. 108/2026, fermo restando che lo Stato estero di destinazione potrebbe non riconoscerne la validità ai fini dell'ingresso.
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