Richiedere Autorizzazione Paesaggistica

Servizio attivo

Chi intende realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica, deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, "Cod

A chi è rivolto

Chi intende realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica, deve ottenere l’autorizzazione paesaggistica (D.Lgs. 22/01/2004, n. 42, "Codice dei beni culturali e del paesaggio" - Parte III, Beni paesaggistici, art. 131 e ss.).

Descrizione

L'autorizzazione è un provvedimento emesso dal Comune, a seguito della presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:

  • procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e in vigore dal 1° gennaio 2010;
  • procedimento in forma semplificata, introdotto dal D.P.R. 13/02/2017, n. 31.

Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi indicati al comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 42/2004, nonché quelli presenti nell’Allegato A del D.P.R. 13/02/2017, n. 31, art. 2, comma 1. Per tali interventi, il tecnico incaricato, contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo sul sito www.impresainungiorno.gov.it, dichiara che l'intervento è realizzabile senza autorizzazione paesaggistica.

Se l'intervento non prevede la presentazione dell'istanza attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, sarà necessario dichiarare nella richiesta di titolo abilitativo che l’intervento è esente da autorizzazione paesaggistica. Se, dai controlli successivi, il contenuto delle dichiarazioni risulta non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000).

Interventi soggetti a procedura semplificata

Sono sottoposti a procedura semplificata gli interventi edilizi di lieve entità, ricompresi nell’Allegato B, oltre a quelli di cui all’art. 7 (istanze di rinnovo di autorizzazioni scadute) del citato D.P.R. n. 31/2017, con semplificazione documentale e riduzione dei termini del procedimento.

Interventi soggetti a procedura ordinaria

Sono sottoposti a procedura ordinaria gli interventi edilizi non elencati negli Allegati A e B del D.P.R. n. 31/2017.

Interventi realizzati in assenza del titolo paesaggistico

In caso di lavori eseguiti in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione paesaggistica, riferibili ad "abusi minori" previsti dall’art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, il trasgressore deve presentare istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.

Per opere di maggiore entità è previsto soltanto il ripristino dello stato dei luoghi (ai sensi dell’art. 181, comma 1-quinquies, che estingue il reato penale di cui al comma 1 del medesimo articolo).

Art. 36-bis, comma 4, del D.P.R. 380/2001, come introdotto dal D.L. Salva Casa

L'accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi in parziale difformità rispetto al titolo (e per le variazioni essenziali), disciplinato dall’art. 36-bis, comma 4, del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.L. Salva Casa, è un procedimento autonomo e distinto rispetto a quello previsto dal D.Lgs. 42/2004 e si caratterizza per una procedura semplificata.

Il tecnico procuratore presenta istanza all'Ufficio Edilizia Privata che, dopo aver verificato che la richiesta rientra nei casi previsti dalla legge, inoltra una richiesta di "parere vincolante in merito all’accertamento di compatibilità paesaggistica dell’intervento" all’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche, allegando una relazione che attesti la conformità dell'intervento.

Il parere deve essere rilasciato entro 180 giorni, previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza, da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni.

Interventi realizzati prima dell’apposizione del vincolo

Come chiarito con nota prot. n. 1453 del 18/01/2024 dell’Ufficio Legislativo MiC, con trasmissione del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 13134 dell’08/01/2024, in caso di lavori eseguiti prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico, l’intervento non si configura come illecito paesaggistico e, in quanto tale, è escluso l’aspetto sanzionatorio.

L'autorizzazione paesaggistica postuma può quindi essere richiesta per regolarizzare gli abusi edilizi, indicando l’anno di realizzazione dell’intervento antecedente all’apposizione del vincolo (su modello di dichiarazione sostitutiva redatta sotto forma di atto di notorietà), secondo il procedimento ordinario disciplinato dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.

Nel caso in cui l’abuso sia stato commesso dopo l’apposizione del vincolo, è richiesto un accertamento di compatibilità paesaggistica e l’intervento si configura come illecito paesaggistico ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004.

Mezzi pubblicitari

1. Se l’impianto è collocato in area soggetta ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 153, comma 1 (nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati all’art. 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari in assenza di preventiva autorizzazione dell’amministrazione competente, che provvede previo parere vincolante del Soprintendente, salvo quanto previsto dall’art. 146, comma 5. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo art. 146), deve essere presentata contestualmente istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica:

  • con procedura ordinaria;
  • con procedura semplificata, qualora l’intervento rientri nell’Allegato B, punto 36, del D.P.R. 31/2017.

Documentazione da allegare:

  • documentazione prevista dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 oppure, in caso di procedimento semplificato, quella prevista dall’art. 8 del D.P.R. 31/2017.

2. Se l’impianto rientra tra quelli previsti dall’art. 153, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 (mezzi pubblicitari da collocare lungo le strade nell’ambito o in prossimità di beni paesaggistici), deve essere presentata contestualmente richiesta di parere favorevole ai sensi dell’art. 153, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004.

Documentazione da allegare:

  • documentazione fotografica aggiornata dell’immobile oggetto della richiesta, corredata da planimetria con evidenza dei punti di ripresa;
  • planimetrie generali (inquadramento urbanistico, estratto PI, mappe catastali, ecc.);
  • relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche costruttive delle opere da realizzare (dimensioni, materiali, cromie, finiture, tipo di illuminazione, sistema di fissaggio, ecc.);
  • elaborati grafici generali (piante, sezioni e prospetti) - stato di fatto, stato di progetto e confronto - degli ambiti interessati dall’intervento, se necessari;
  • elaborati grafici di dettaglio dei singoli mezzi pubblicitari proposti;
  • elaborati di fotoinserimento delle opere in progetto.

Come fare

È necessario presentare la documentazione indicata all’ufficio competente.

Cosa serve

La necessità di realizzare interventi edilizi che modificano lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici, in zone del territorio comunale soggette a tutela paesaggistica.

Cosa si ottiene

Un provvedimento che autorizza l'intervento richiesto.

Tempi e scadenze

L’autorizzazione paesaggistica è valida per 5 anni dalla data di rilascio.

Decorso tale termine, se i lavori non sono stati effettuati o conclusi, deve essere richiesta una nuova autorizzazione.

I lavori iniziati nel corso del quinquennio di efficacia dell'autorizzazione possono essere conclusi entro e non oltre l'anno successivo alla scadenza del quinquennio.

È stato prorogato di tre anni il termine delle autorizzazioni paesaggistiche in corso di efficacia alla data del 21/08/2013.

In tutti i casi è prevista l’acquisizione del parere vincolante della competente Soprintendenza. Il parere deve essere espresso sulla proposta di provvedimento predisposta dall’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche. Se il parere non viene espresso nei termini previsti, si forma il silenzio-assenso e l’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche conclude il procedimento.

 

 

Procedimento semplificato

L’autorizzazione viene rilasciata entro 60 giorni.

Procedimento ordinario

L’autorizzazione viene rilasciata entro 120 giorni.

Accertamento di compatibilità paesaggistica

L’accertamento di compatibilità paesaggistica viene rilasciato entro 180 giorni.

Costi

La richiesta di autorizzazione o di accertamento di compatibilità paesaggistica deve essere presentata unitamente all’attestazione del pagamento di due marche da bollo da 16,00 euro, pari all’imposta dovuta rispettivamente per l’istanza e per il successivo provvedimento definitivo.

Il pagamento deve essere effettuato tramite pagoPA e la relativa attestazione deve essere allegata alla pratica.

Solo per l’accertamento di compatibilità paesaggistica è richiesto, inoltre, il pagamento della sanzione amministrativa prevista dall’art. 167 del Decreto Legislativo 22/01/2004, n. 42, per il ritiro del provvedimento definitivo.

Se presentata come pratica singola e non come endoprocedimento, i diritti di segreteria ammontano a € 50,00.

Accedi al servizio

Puoi accedere al servizio Richiedere Autorizzazione Paesaggistica direttamente online tramite il pulsante "Accedi al servizio online" .

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

Documenti

Contatti

Settore 5 - Urbanistica, edilizia privata e commercio

Piazza Insurrezione, 4, 35010 Cadoneghe PD, Italia

Telefono: 0498881911
Argomenti:

Pagina aggiornata il 14/07/2026

0.0 0 utenti hanno valutato questa pagina
Vedi tutte le valutazioni