L'autorizzazione è un provvedimento emesso dal Comune, a seguito della presentazione di apposita domanda, secondo due diversi procedimenti:
- procedimento ordinario, disciplinato dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 e in vigore dal 1° gennaio 2010;
- procedimento in forma semplificata, introdotto dal D.P.R. 13/02/2017, n. 31.
Non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica gli interventi indicati al comma 1 dell’art. 149 del D.Lgs. 42/2004, nonché quelli presenti nell’Allegato A del D.P.R. 13/02/2017, n. 31, art. 2, comma 1. Per tali interventi, il tecnico incaricato, contestualmente alla richiesta del titolo abilitativo sul sito www.impresainungiorno.gov.it, dichiara che l'intervento è realizzabile senza autorizzazione paesaggistica.
Se l'intervento non prevede la presentazione dell'istanza attraverso il portale www.impresainungiorno.gov.it, sarà necessario dichiarare nella richiesta di titolo abilitativo che l’intervento è esente da autorizzazione paesaggistica. Se, dai controlli successivi, il contenuto delle dichiarazioni risulta non corrispondente al vero, oltre alle sanzioni penali è prevista la decadenza dai benefici ottenuti sulla base delle dichiarazioni stesse (art. 75 del D.P.R. n. 445/2000).
Interventi soggetti a procedura semplificata
Sono sottoposti a procedura semplificata gli interventi edilizi di lieve entità, ricompresi nell’Allegato B, oltre a quelli di cui all’art. 7 (istanze di rinnovo di autorizzazioni scadute) del citato D.P.R. n. 31/2017, con semplificazione documentale e riduzione dei termini del procedimento.
Interventi soggetti a procedura ordinaria
Sono sottoposti a procedura ordinaria gli interventi edilizi non elencati negli Allegati A e B del D.P.R. n. 31/2017.
Interventi realizzati in assenza del titolo paesaggistico
In caso di lavori eseguiti in assenza o in difformità della prescritta autorizzazione paesaggistica, riferibili ad "abusi minori" previsti dall’art. 167, comma 4, del D.Lgs. n. 42/2004, il trasgressore deve presentare istanza di accertamento di compatibilità paesaggistica.
Per opere di maggiore entità è previsto soltanto il ripristino dello stato dei luoghi (ai sensi dell’art. 181, comma 1-quinquies, che estingue il reato penale di cui al comma 1 del medesimo articolo).
Art. 36-bis, comma 4, del D.P.R. 380/2001, come introdotto dal D.L. Salva Casa
L'accertamento di compatibilità paesaggistica per gli interventi in parziale difformità rispetto al titolo (e per le variazioni essenziali), disciplinato dall’art. 36-bis, comma 4, del D.P.R. 380/2001, come modificato dal D.L. Salva Casa, è un procedimento autonomo e distinto rispetto a quello previsto dal D.Lgs. 42/2004 e si caratterizza per una procedura semplificata.
Il tecnico procuratore presenta istanza all'Ufficio Edilizia Privata che, dopo aver verificato che la richiesta rientra nei casi previsti dalla legge, inoltra una richiesta di "parere vincolante in merito all’accertamento di compatibilità paesaggistica dell’intervento" all’Ufficio Autorizzazioni Paesaggistiche, allegando una relazione che attesti la conformità dell'intervento.
Il parere deve essere rilasciato entro 180 giorni, previa acquisizione del parere vincolante della Soprintendenza, da rendersi entro il termine perentorio di 90 giorni.
Interventi realizzati prima dell’apposizione del vincolo
Come chiarito con nota prot. n. 1453 del 18/01/2024 dell’Ufficio Legislativo MiC, con trasmissione del parere dell’Avvocatura Generale dello Stato prot. n. 13134 dell’08/01/2024, in caso di lavori eseguiti prima dell’apposizione del vincolo paesaggistico, l’intervento non si configura come illecito paesaggistico e, in quanto tale, è escluso l’aspetto sanzionatorio.
L'autorizzazione paesaggistica postuma può quindi essere richiesta per regolarizzare gli abusi edilizi, indicando l’anno di realizzazione dell’intervento antecedente all’apposizione del vincolo (su modello di dichiarazione sostitutiva redatta sotto forma di atto di notorietà), secondo il procedimento ordinario disciplinato dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004.
Nel caso in cui l’abuso sia stato commesso dopo l’apposizione del vincolo, è richiesto un accertamento di compatibilità paesaggistica e l’intervento si configura come illecito paesaggistico ai sensi dell’art. 167 del D.Lgs. n. 42/2004.
Mezzi pubblicitari
1. Se l’impianto è collocato in area soggetta ad autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 153, comma 1 (nell’ambito e in prossimità dei beni paesaggistici indicati all’art. 134 è vietata la posa in opera di cartelli o altri mezzi pubblicitari in assenza di preventiva autorizzazione dell’amministrazione competente, che provvede previo parere vincolante del Soprintendente, salvo quanto previsto dall’art. 146, comma 5. Decorso inutilmente il termine di cui all’art. 146, comma 8, senza che sia stato reso il prescritto parere, l’amministrazione competente procede ai sensi del comma 9 del medesimo art. 146), deve essere presentata contestualmente istanza per il rilascio dell’autorizzazione paesaggistica:
- con procedura ordinaria;
- con procedura semplificata, qualora l’intervento rientri nell’Allegato B, punto 36, del D.P.R. 31/2017.
Documentazione da allegare:
- documentazione prevista dall’art. 146 del D.Lgs. 42/2004 oppure, in caso di procedimento semplificato, quella prevista dall’art. 8 del D.P.R. 31/2017.
2. Se l’impianto rientra tra quelli previsti dall’art. 153, comma 2, del D.Lgs. 42/2004 (mezzi pubblicitari da collocare lungo le strade nell’ambito o in prossimità di beni paesaggistici), deve essere presentata contestualmente richiesta di parere favorevole ai sensi dell’art. 153, comma 2, del D.Lgs. n. 42/2004.
Documentazione da allegare:
- documentazione fotografica aggiornata dell’immobile oggetto della richiesta, corredata da planimetria con evidenza dei punti di ripresa;
- planimetrie generali (inquadramento urbanistico, estratto PI, mappe catastali, ecc.);
- relazione tecnica illustrativa delle caratteristiche costruttive delle opere da realizzare (dimensioni, materiali, cromie, finiture, tipo di illuminazione, sistema di fissaggio, ecc.);
- elaborati grafici generali (piante, sezioni e prospetti) - stato di fatto, stato di progetto e confronto - degli ambiti interessati dall’intervento, se necessari;
- elaborati grafici di dettaglio dei singoli mezzi pubblicitari proposti;
- elaborati di fotoinserimento delle opere in progetto.