Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione, ed è affetto da nullità insanabile, ai sensi del comma 57, se è stato concluso:
- in presenza di un vincolo matrimoniale;
- in violazione di quanto disposto dal comma 36;
- da persona minore di età;
- da persona interdetta giudizialmente;
- in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile.
Risoluzione del contratto di convivenza
Ai sensi del comma 59, il contratto si risolve per:
- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona;
- morte di uno dei contraenti.
Il comma 64 regola norme di diritto internazionale e prevede che all’articolo 30 della legge n. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), venga inserito l’articolo 30-bis, che è del tenore seguente: “1 – Ai contratti di convivenza si applica la legge comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. 2 – Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima”.