Convivenze di fatto
Secondo quanto indicato dal comma 36 della legge, sono “conviventi di fatto” due persone maggiorenni, unite stabilmente da legami affettivi di coppia e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio, o da una unione civile.
Essi vengono iscritti anagraficamente come famiglia (comma 37).
Diritti
I commi dal 38 al 49 trattano dei diritti derivanti dalla convivenza di fatto:
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stesso diritto che spetta al coniuge nell’ordinamento penitenziario;
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in caso di malattia o ricovero, stesso diritto del coniuge per visita o assistenza, diritto di accesso alle informazioni personali;
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decisioni in materia di salute;
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in caso di morte, decisione sulla donazione degli organi e sulle celebrazioni funerarie;
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in caso di morte del convivente proprietario di una casa, possibilità di continuare a vivere nella casa per un periodo variabile a seconda delle condizioni presenti al momento della morte;
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in caso di morte del convivente titolare del contratto di locazione, possibilità di continuare a vivere nella casa di comune residenza;
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preferenza nelle graduatorie di assegnazione degli alloggi popolari;
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partecipazione agli utili ed ai beni acquistati dell’impresa familiare, se il convivente presta la sua opera all’interno dell’impresa stessa;
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diritto del convivente ad essere nominato tutore, curatore, o amministratore di sostegno dell’altro convivente;
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in caso di cessazione della convivenza, diritto agli alimenti;
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diritto al risarcimento del danno al coniuge superstite, in caso di decesso del convivente derivante da fatto illecito da parte di un terzo;
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possibilità di sottoscrivere un contratto di convivenza per disciplinare i rapporti patrimoniali.
Contratto di convivenza
Disciplina i rapporti patrimoniali tra conviventi. Deve essere redatto, a pena di nullità, in forma scritta con atto pubblico o scrittura privata, con sottoscrizione autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative o all’ordine pubblico.
Il professionista che ha ricevuto l’atto in forma pubblica, o che ne ha autenticato la sottoscrizione, deve trasmetterne copia entro dieci giorni al comune di residenza dei conviventi per la relativa iscrizione anagrafica.
Il contratto di convivenza deve contenere:
- l’indicazione della residenza;
- la modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune;
- il regime patrimoniale della comunione dei beni; tale regime può essere modificato in qualunque momento durante la convivenza.
Il contratto di convivenza non può essere sottoposto a termine o condizione, ed è affetto da nullità insanabile, ai sensi del comma 57, se è stato concluso:
- in presenza di un vincolo matrimoniale;
- in violazione di quanto disposto dal comma 36;
- da persona minore di età;
- da persona interdetta giudizialmente;
- in caso di condanna per il delitto di cui all’articolo 88 del codice civile.
Risoluzione del contratto di convivenza
Ai sensi del comma 59, il contratto si risolve per:
- accordo delle parti;
- recesso unilaterale;
- matrimonio o unione civile tra i conviventi o tra un convivente e altra persona;
- morte di uno dei contraenti.
Il comma 64 regola norme di diritto internazionale e prevede che all’articolo 30 della legge n. 218/1995 (Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato), venga inserito l’articolo 30-bis, che è del tenore seguente: “1 – Ai contratti di convivenza si applica la legge comune dei contraenti. Ai contraenti di diversa cittadinanza si applica la legge del luogo in cui la convivenza è prevalentemente localizzata. 2 – Sono fatte salve le norme nazionali, europee ed internazionali che regolano il caso di cittadinanza plurima”.