Autentica per passaggio di proprietà veicoli

Data di pubblicazione:
24 Agosto 2020

Descrizione

L'art. 7 del D.Lgs. n. 223 del 4 luglio 2006  come convertito in Legge n. 248 del  4 agosto 2006 dispone che  possa essere effettuata presso il Comune l'autentica della firma sugli atti e sulle dichiarazioni aventi ad oggetto l'alienazione di beni mobili registrati e rimorchi, esclusi i casi in cui il bene sia dato in donazione (in questo caso è necessario rivolgersi ad un notaio).

L'autentica di firma non prevede alcuna valutazione del contenuto dell'atto o delle dichiarazioni sopra indicate, ma solo la verifica dell'identità del sottoscrittore (il venditore del bene mobile) attraverso il documento di identità/riconoscimento in corso di validità.

Il termine per la necessaria registrazione del passaggio di proprietà, presso il PRA, è di 60 giorni dalla data dell'autentica della firma.

Notizie utili

Accertamento dell'identità del venditore del bene mobile:
l'identità è accertata all'atto della richiesta dell'autentica della firma attraverso la presentazione della documentazione di seguito indicata, distinta per i seguenti casi

  • cittadino italiano: documento d'identità/riconoscimento in corso di  validità
  • cittadino straniero: documento d'identità valido
  • persona giuridica: verifica della qualità di legale rappresentante e dei poteri di firma (ordinaria/straordinaria amministrazione) attraverso la documentazione di nomina (statuto - delibera societaria - certificato rilasciato dalla Camera di Commercio - validità 6 mesi) con indicazione dei poteri di firma.

Tipologie di dichiarazioni di vendita:

  • Auto munite di certificato di proprietà o CDP: (veicoli immatricolati dopo il 1993): l'autentica di firma del venditore è redatta sul retro del certificato di proprietà (modello NP 1B nel riquadro "T").
  • Auto munite di foglio complementare: (veicoli immatricolati prima del 1993) la dichiarazione di vendita deve essere redatta con atto separato in unica copia, nel quale devono essere riportati i dati anagrafici e il codice fiscale del venditore, dell'acquirente, la targa del mezzo, il prezzo di vendita e la data. L'autentica della firma è solo del venditore.
  • Auto intestata a più persone: per la vendita è necessaria la firma di tutti gli intestatari e può essere effettuata anche in momenti diversi (i 60 giorni per la richiesta di trascrizione al PRA si contano dalla data dell'ultima firma autenticata).
  • Vendita da parte di soggetto proprietario ma non intestatario al PRA (art 2688 c.c): la dichiarazione di vendita deve essere redatta con atto separato in unica copia in cui il venditore, oltre ad indicare i propri dati, i dati dell'acquirente, la targa del mezzo ed il prezzo di vendita, L'atto va firmato sia dal venditore che dall'acquirente.

E' necessario produrre la documentazione sulla quale apporre l'autentica di firma: in genere coincide con il certificato di proprietà del bene mobile.

Costo

  • Marca da bollo da €. 16,00 (da acquistare)

Procedura

Il certificato di proprietà del bene mobile registrato deve essere compilato dal venditore, con tutti i dati identificativi sia del venditore che del compratore che sono:

  • cognome e nome 
  • luogo e data di nascita
  • residenza
  • codice fiscale o partita iva in caso di vendita di beni mobili registrati di proprietà di società
  • Inoltre deve essere indicato sempre il prezzo di vendita.

Tempi

Immediato alla richiesta del cittadino

Attenzione:

Per le auto immatricolate dopo il 2015, il certificato di proprietà "CDP" viene rilasciato in formato digitale, pertanto non è possibile procedere con l'autentica della firma. In tal caso, prima di recarsi allo Sportello del Cittadino sarà necessario procurarso una versione cartacea presso un'agenzia autorizzata, sulla quale apporre la firma che verrà successivamente autenticata dall'operatore dello Sportello, previo apputnamento.

 

Ufficio di competenza:

UFFICIO PRA PRESSO ACI

Ultimo aggiornamento

Venerdi 23 Febbraio 2024