Nei comuni con più di 15.000 abitanti si vota su una sola scheda, nella quale saranno già riportati i nominativi dei candidati alla carica di sindaco e, sotto ciascuno di essi, il simbolo o i simboli delle liste che lo appoggiano.
Le possibilità di voto sono:
- Mettere un segno di voto solo sul contrassegno di una lista:
in tal caso il voto va sia alla lista che al candidato sindaco collegato a quella lista
- Mettere un segno di voto solo sul candidato alla carica di sindaco:
in tal caso il voto va solo al sindaco votato
- Mettere un segno di voto su un candidato sindaco e su una lista a lui collegata:
in tal caso il voto va sia al candidato sindaco che alla lista votata
- Mettere un segno di voto su un candidato sindaco e su una lista a lui non collegata (voto disgiunto)
in tal caso il voto va sia al candidato sindaco che alla lista votata
L’elettore può esprimere anche fino a due voti di preferenza per i candidati alla carica di consigliere di una stessa lista ma di sesso diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.
È eletto sindaco il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti validi (almeno il 50% più uno).
Se nessun candidato sindaco ottiene tale maggioranza si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati alla carica di sindaco che al primo turno hanno ottenuto il maggior numero di voti.