Comunicazione di cessione fabbricato

Data di pubblicazione:
24 Agosto 2020

Descrizione

Chiunque cede la proprietà (vendita) o il godimento o a qualunque altro titolo (affitto, uso gratuito, ospitalità) di un fabbricato o una parte di esso per un tempo superiore a un mese, ha l'obbligo di darne comunicazione all'autorità locale di pubblica sicurezza, entro quarantotto ore dalla consegna, indicando nell'apposito modulo i seguenti dati:

  1. l'esatta ubicazione dell'immobile,
  2. le generalità del cedente e codice fiscale,
  3. gli estremi del documento di identità o di riconoscimento del cedente,
  4. le generalità  dell'acquirente, del locatario o della persona che sarà ospitata,
  5. gli estremi del documento di identità o di riconoscimento, che deve essere richiesto all'interessato.
  6. la data di cessione.

La comunicazione può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.

Se la persona ospitata è un cittadino extracomunitario il cedente ha l'obligo di fare anche la comunicazione di ospitalità.

Documentazione

  • Comunicazione su apposito modulo;
  • Fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante;
  • Fotocopia di un documento di riconoscimento dello straniero.

Dove presentare la comunicazione

Ufficio di competenza

Ultimo aggiornamento

Lunedi 03 Giugno 2024