Comunicazione di ospitalità in favore di cittadini non UE

Data di pubblicazione:
24 Agosto 2020

Descrizione

Chiunque, a qualsiasi titolo, dà alloggio ovvero ospita uno straniero o apolide, anche se parente o affine, ovvero cede allo stesso la proprietà o il godimento di beni immobili, rustici o urbani, posti nel territorio dello Stato, è tenuto a darne comunicazione scritta, entro quarantotto ore, all'autorità locale di pubblica sicurezza. Tale comunicazione deve essere resa su apposito modulo reperibile allo Sportello del Cittadino allegando copia dei documenti di identità

La comunicazione deve contenere i seguenti dati:

  • Le generalità del denunciante e codice fiscale
  • Le generalità dello straniero, codice fiscale e gli estremi del passaporto o del documento di riconoscimento che lo riguardano
  • L'esatta ubicazione dell'immobile destinato allo straniero, per lavoro od ospitalità
  • Specificare il motivo della comunicazione
  • La data di cessione

N.B. se il periodo di ospitalità è superiore ad un mese, è necessario presentare anche la "COMUNICAZIONE CESSIONE DI FABBRICATO" utilizzando l'apposito modulo reperibile presso lo Sportello del Cittadino.

Documentazione

  • Comunicazione su apposito modulo;
  • Fotocopia di un documento di riconoscimento del dichiarante;
  • Fotocopia di un documento di riconoscimento dello straniero.

Dove presentare la comunicazione

Ufficio di competenza

Ultimo aggiornamento

Venerdi 23 Febbraio 2024