Richiesta svincolo alloggi PEEP

SOSPENSIONE DELLA PROCEDURA PER LA TRASFORMAZIONE DEL DIRITTO DI SUPERFICIE IN PIENA PROPRIETA’ E PER LO SVINCOLO PEEP.

Data di pubblicazione:
24 Agosto 2020

a seguito dell’entrata in vigore dell’art. 22 bis L.108 del 29/07/2021

Si informano tutti gli utenti interessati che l’art. 22 bis della legge 108 del 29.07.2021, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 31/07/2021, ha sostituto i commi 47, 48 e 49 bis dell'art. 31 della L. 448/1998, modificando sostanzialmente le modalità di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà e per la rimozione dei vincoli legali (ad esempio prezzo massimo di cessione, canone massimo di locazione) e convenzionali delle convenzioni originarie, in particolare, la modalità di calcolo per la determinazione dei corrispettivi da pagare. I corrispettivi, determinati dal Comune di Cadoneghe con Deliberazione del Consiglio Comunale n.3 del 09/03/2021 devono essere rivisti alla luce delle nuove disposizioni normative ed al momento non sono più applicabili.

In attesa della ridefinizione dei corrispettivi per adeguamento al dettato normativo, la procedura è sospesa.

Gli uffici Comunali competenti hanno già avviato l’iter tecnico amministrativo relativo all’approvazione dei nuovi atti coerenti con la nuova disciplina.

Per tutte le richieste di trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà già presentate,agli atti degli uffici comunali, il corrispettivo da pagare sarà comunicato non appena gli uffici avranno provveduto ad adeguare il calcolo ai nuovi criteri introdotti dalla L. 108/2021 e approvati con deliberazione consiliare. Si provvederà a comunicare su questo stesso sito la riapertura della procedura e la modulistica aggiornata per presentare l’istanza.

 


Tutti i proprietari di alloggi edificati in aree Peep (Piani edilizia economica popolare), sia in DIRITTO DI SUPERFICIE che IN PIENA PROPRIETA' CON VINCOLI possono riscattare la quota di area su cui è costruito l'immobile ed eliminare tutti i vincoli che gravano sull'alloggio. La legge 448/98 ha dato ai Comuni la facoltà di eliminare tutti i vincoli previsti dalla convenzione a suo tempo stipulata.

I soggetti proprietari di alloggi realizzati in edilizia convenzionata e concessi in diritto di superficie possono chiedere all'Amministrazione la trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà.

Se non sono ancora trascorsi 20 anni dalla data di stipulazione della convenzione originaria la piena proprietà dell' alloggio edificato in diritto di superficie, si acquisisce stabilendo una nuova convenzione con il Comune della durata di 20 anni diminuita del tempo trascorso fra la data di stipulazione della convenzione originaria per la concessione del diritto di superficie delle aree e quella di nuova stipulazione (Legge 23/12/1998, n. 448, art. 31, com. 46).

Il costo della trasformazione è individuato in base ai millesimi di proprietà rispetto all’immobile in cui l’alloggio è collocato come definito dalla Legge 23/12/1998, n. 448, art. 31, com. 48.

Contestualmente alla trasformazione del diritto di superficie in diritto di proprietà è possibile chiedere anche la rimozione dei vincoli sul prezzo di alienazione e sul canone di locazione pagando un ulteriore corrispettivo economico.

Se sono già trascorsi 20 anni dalla data di stipulazione della convenzione originaria, la piena proprietà si acquisisce direttamente a seguito del pagamento del corrispettivo dovuto, calcolato sulla base dei millesimi di proprietà. In questo caso si intendono estinti tutti gli obblighi e vincoli contenuti nella convenzione originaria, compresi quelli sul prezzo massimo di cessione e canone massimo di locazione.

Gli interessati devono presentare apposita richiesta per conoscere l’ammontare del corrispettivo economico dovuto.

In allegato la modulistica da utilizzare:

Ufficio di competenza

Ultimo aggiornamento

Venerdi 10 Febbraio 2023